Sezione relativa all’accesso civico come indicato dall’art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013, art. 2, comma 9-bis, L. n. 241/1990 e linee guida ANAC (delibera n. 1309/2016).
Modalità e Registri
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
Il diritto di ACCESSO CIVICO SEMPLICE è regolato dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 ed è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul proprio sito web.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”
Il diritto di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO è regolato dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 ed è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024